“Variazione assortimento”
“Variazione assortimento”Gentile Avvocato,
quattro anni fa ho firmato un contratto di franchising con una società che distribuisce prodotti nel settore della cartoleria e degli accessori per ufficio. Da qualche mese il franchisor ha deciso di allargare il suo assortimento e di distribuire una nuova linea che potrei definire oggettistica per la casa, linea che non esisteva al momento nel quale si è concluso il contratto. Ora il franchisor mi chiede di inserire questa nuova linea nel mio punto vendita – che, per dove è collocato, serve una clientela d’ufficio – e alla contrarietà da me espressa a questa richiesta, ha risposto che non posso rifiutarmi di allargare l’assortimento alla nuova linea. Possono davvero obbligarmi a rifornirmi di questi nuovi beni ? Cosa può succedere se mi rifiuto ? Gentile Signor Luigi, la risposta al quesito che lei pone diverge a seconda della sussistenza o meno, nel caso che la riguarda, di alcune condizioni che non si evincono dalla sua mail. Cominciamo con il dire che la prima cosa da verificare è se e come il suo contratto regolamenta la questione dell’approvvigionamento delle merci: in genere i franchisor inseriscono nel contratto una clausola con la quale si riservano unilateralmente il diritto di modificare nel tempo l’assortimento dei prodotti – sia togliendo prodotti originariamente presenti, sia aggiungendovene di nuovi – al fine di migliorare l’offerta e il posizionamento del brand sul mercato. In presenza di una siffatta clausola, il franchisor è autorizzato ad “allargare” il tipo di assortimento a nuovi prodotti pur non presenti al momento della stipula del contratto, con il limite tuttavia – almeno così si sono espressi alcuni giudici -, di non “snaturare” la formula commerciale oggetto del contratto stipulato con il franchisee. In altri termini le novità introdotte dal franchisor in termini di nuovi prodotti – o di nuovi servizi, nel caso di franchising di servizi -, non devono essere tali da rendere l’attività commerciale, completamente diversa da quella oggetto del contratto di franchising sottoscritto dalle parti. In un caso risolto nel 2007, un Collegio arbitrale di Roma ha ritenuto che, in assenza di una specifica clausola contrattuale che autorizzasse il franchisor a variare l’assortimento, dovesse giudicarsi illegittima la pretesa del franchisor di imporre al franchisee la distribuzione di nuovi prodotti originariamente non previsti nel contratto: in questo caso, il Collegio ha respinto la tesi del franchisor che fondava la sua pretesa sulla necessità – da lui ritenuta un diritto connaturato al suo ruolo imprenditoriale di franchisor – di diversificare l’assortimento merceologico per rispondere alle mutevoli esigenze di mercato. Quindi se il suo contratto prevede una clausola di “variazione assortimento” a favore del franchisor, il punto è valutare se l’inserimento di questi nuovi prodotto per la casa è, per modalità e quantità, tale da “snaturare” la formula commerciale: in assenza di una clausola a favore del franchisor, invece, direi che, alla luce della giurisprudenza nota, il franchisor non può imporle la nuova linea. Resto a sua disposizione per eventuali approfondimenti. Avv. Paciello – Avv. Pagliaretta |